Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 30/09/2003 n. 269

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell’articolo 19, terzo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori."

b) nell’articolo 68, primo comma, la lettera c-bis) è soppressa

c) nell’articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,"

d) nell’articolo 74:

1) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli

articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme pri marie (v.d. 72.01)

b) ferro-leghe (v.d. 72.02)

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03)

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05)."; 1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera: e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21); 2) i commi nono e decimo sono abrogati.

2. Nell’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta", nonché le parole: "e 74, commi ottavo e nono".

Articolo 36.] Soppresso (Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)

1. Nell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all’Ufficio dell’entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l’Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l’esistenza del dichiarante e l’effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonchè la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane.".

2. L’articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all’Amministrazione finanziaria, anche per via telemati- ca, in apposito elenco, l’ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell’imposta, con l’indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati all’invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l’esecuzione di specifici controlli a riguardo. Il mancato invio dell’elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l’inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.".

3. All’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis). È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d’intento all’Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".]

Articolo 37 - Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.

Articolo 38 - Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell’articolo 213:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.";

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo 2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. 2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214- bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma

3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanzaingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanzaingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.";

 

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